serraolaser – Malpractice
La Medicina Difensiva
a cura dell’Avv. Federico Contri, penalista del Foro di Roma

Si sta manifestando, grazie ad un aumento del contenzioso giudiziario contro i medici, la necessità di approfondire la tematica della cosiddetta Medicina Difensiva.
Il medico non è più libero nelle scelte diagnostiche e terapeutiche ma è sempre più condizionato dalla necessità di evitare comportamenti che possano metterlo a rischio di denunce giudiziarie.
Neonata in Europa, ha la sua genesi (come del resto sovente in ambito di tematiche legali) negli Stati Uniti.
La Medicina Difensiva si verifica quando i medici prescrivono tests, trattamenti o visite, od evitano pazienti o trattamenti ad alto rischio allo scopo di ridurre la propria esposizione al rischio di accuse di non aver bene operato e quindi di azioni legali.
Quando i medici eseguono extra-tests o trattamenti per ridurre le accuse di questo tipo, essi praticano la medicina difensiva positiva.
Quando evitano determinati pazienti od interventi, essi praticano la medicina difensiva negativa.
Non è facile valutare questo fenomeno ed i suoi limiti saranno sempre più valicati in modo direttamente proporzionale all’evolversi anche della tecnica usata nella scienza medica.
La concretizzazione di questa continua evoluzione sono i Protocolli di condotta diagnostica e terapeutica.
Altra ipotesi vincolante nella operatività del medico è quella del consenso informato.

In un prossimo futuro è necessario aumentare o, rectius, inserire ex novo, nei programmi universitari delle facoltà di Medicina, due nuove materie, a loro volta suddivise in una parte generale ed in una parte speciale:

  • Medicina Difensiva
  • Medicina Legale Difensiva

Dove nella parte generale si approfondiranno le problematiche quadro della materia e nella parte speciale quelle tipiche di ogni singola specializzazione con relativa casistica.
Inoltre sarà necessario attivare e/o potenziare dei Corsi di perfezionamento dedicati esclusivamente alla medicina legale della responsabilità medica, che è da ritenersi ormai una superspecializzazione.

L’evoluzione culturale del nostro processo penale sarà sempre più caratterizzata dal rendere effettivo il diritto di difesa mediante esperti.
Solo da qualche anno la figura del consulente tecnico è stata compresa appieno nella sua rivoluzionaria portata.
Secondo la vecchia cultura tecnica del processo penale, infatti, il consulente tecnico delle parti era inquadrato alla stregua di un difensore tecnico e cioè, come lui, non aveva il compito di “provare”, ossia di immettere nuovo materiale conoscitivo all’interno del processo; natura probatoria era riconosciuta solo alla perizia.
Questa cultura tecnica era strettamente collegata alla natura prevalentemente inquisitoria del sistema processuale previgente, caratterizzato dall’accentramento dei poteri probatori in capo al giudice.
Le parti avevano un potere meramente sollecitatorio.
I nuovi principii caratterizzanti il nuovo processo penale (ora veramente di tipo accusatorio soprattutto dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulle indagini difensive) sono fondati sulla iniziativa delle parti.
Il consulente tecnico, anche se di parte, ha il potere di convincere il giudice malgrado non sia stata disposta una perizia.
Il giudice, infatti, può fondare il proprio convincimento in materie scientifiche senza disporre perizia, quando ritenga convincente la ricostruzione di un esperto di parte.
La consulenza tecnica extraperitale diviene così mezzo di prova.
Anzi, più precisamente, ad avere valore di prova non è la consulenza intesa quale elaborato scritto (che nella prassi giudiziaria si chiama “memoria” ), ma le dichiarazioni rese dall’esperto-consulente tecnico al giudice secondo le regole dettate per l’esame dei testimoni.
Inoltre, ed è consigliabile farlo sempre di più, il consulente tecnico ha facoltà in sede di audizione tecnica di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni che possono essere acquisite agli atti anche di ufficio.
L’essenza della prova tecnica sta nella esposizione dibattimentale più che nella redazione di un parere scritto-memoria.
Il necessario esame dibattimentale del consulente rende sempre più improcrastinabile una nuova cultura tecnica non solo medico-specialistica dello stesso, ma anche tecnico-giudiziario per sapere affrontare in modo adeguato una cross-examination in sede dibattimentale evitando i rischi ad essa connessi.
Oltre a tutti i nuovi poteri previsti nella fase delle indagini preliminari che non possono essere solamente “spiegati” da un pur valido penalista; essi potranno essere proficuamente sfruttati solo se c’è una sinergia tra la difesa e l’ausiliare-consulente tecnico specialista.

 

Notizia del 24/01/2002
Medicina legale: presentato a Palazzo Madama un Ddl per Disciplinare l’esercizio della medicina legale.
È questo l’obiettivo di un disegno di legge presentato al Senato da Giuseppe Consolo (An).
“Fino ad oggi -spiega il parlamentare- qualsiasi medico può essere chiamato a fare il perito in un processo, è sufficiente essere legato da un vincolo di amicizia ad un magistrato.
È ora che il legislatore intervenga e regolamenti questo settore così delicato e importante”.
“Vista l’indiscutibile importanza -aggiunge- che questa professione ricopre nel settore del Servizio sanitario nazionale e soprattutto nell’amministrazione della giustizia sia civile che penale quale attività di consulenza tecnica, il mio disegno stabilisce come condizione imprescindibile per l’esercizio della professione di medico legale il conseguimento della specializzazione, un periodo di pratica di almeno un anno e l’iscrizione ad un albo dei consulenti tecnici nel processo civile e ad uno per i processi penali.
In tal modo garantiremo alla collettività prestazioni qualificate e al singolo professionista la salvaguardia del proprio lavoro”.