First Published: Fri, 7 Jul 2000 10:00:00 GMT
Negli Stati Uniti
la necessità del consenso informato è stata sentita prima ancora che nel
nostro Paese.
Anche in Italia, ormai, è consolidata da tempo.
Il paziente ha il diritto di conoscere gli eventuali rischi per decidere
liberamente e nel suo interesse primario.
Ancora più grave se questo atto-dovuto venga omesso da un medico
specializzato, da cui ci si aspetta un comportamento professionale ancora più
ineccepibile.
Il consenso è condizione imprescindibile di legittimità nellatto medico;
esso deve essere chiaro, esplicito e documentato in ogni accertamento e
trattamento a rischio.
Il consenso deve essere prestato prima dellinizio del trattamento
terapeutico.
Presupposto
imprescindibile della formazione di un valido consenso è la necessità da
parte del medico di uninformazione chiara ed esaustiva circa i vari
momenti (diagnostico, terapeutico e prognostico) dellatto
medico.
Potranno essere taciuti – salva espressa richiesta – quei rischi che possono
considerarsi conseguenze atipiche ed eccezionali dellintervento,
tendenzialmente imprevedibili ed imprevenibili, in quanto tali in grado di
determinare nel malato uninutile situazione di ansia e di timore.
È
consigliabile far presenziare almeno un testimone allattività di
informazione posta in essere.
La sottoscrizione del modulo non può ridursi ad atto formale, teso in via
prioritaria a precostituire una dichiarazione di scarico di responsabilità,
ma costituire il momento finale del dettagliato processo informativo chiaro
ed esaustivo.
La prova scritta del consenso porrà loperatore sanitario nella
condizione di evitare – ove si renda necessario – le incertezze della prova
testimoniale.
Il consenso “copre“ tutte le attività mediche ordinariamente connesse
allatto terapeutico autorizzato.
Man mano che si accentua il rischio delle indagini cliniche e degli atti
curativi, specie di natura chirurgica, demolitori di parti compromesse, il
consenso dellavente diritto deve assumere una forma chiaramente
espressa e un contenuto sempre più specifico in relazione a quella
determinata opera che si intende eseguire.
Il consenso è personale o delegato a chi esercita la potestà (nei soli casi del minore o dellinfermo di mente).
La condotta del
medico che intervenga sul paziente senza essersi munito del preventivo
consenso deve ritenersi penalmente illecita.
Impregiudicate le conseguenze sul piano disciplinare e civilistico di tali
atti.
Il trattamento medico senza consenso, sempre che non cagioni lesioni, potrebbe
far ipotizzare fatti di violenza privata.
Come ogni
manifestazione di volontà con rilevanza giuridica non può ritenersi valido un
consenso viziato in conseguenza di:
errore, quando il paziente ha prestato un consenso che altrimenti non avrebbe
dato o avrebbe dato in maniera diversa; questo avviene ogni qual volta il
soggetto abbia fondato il suo consenso su una non corretta conoscenza dei
presupposti in fatto dellatto terapeutico e sulle conseguenze dello
stesso. Errore che ha influenzato la volontà del soggetto, la quale sarebbe
stata diversa se si fosse correttamente formata. Errore, inoltre, che potrà
riguardare sia lidentità del medico, sia la natura del trattamento
concordato (scelta terapeutica, organizzazione ed esecuzione
dellintervento in oggetto).
Il
trattamento medico-chirurgico non ha una esplicita e specifica
regolamentazione in ambito penale.
Un autorevole parere del Comitato Nazionale di Bioetica (CNB), espresso in un
documento del 1992 dal titolo Informazione e consenso allatto
medico, ammonisce: Al centro dellattività medico-chirurgica
si colloca il principio del consenso il quale esprime una scelta di valore
nel concepire il rapporto tra medico e paziente, nel senso che detto rapporto
appare fondato prima sui diritti del paziente che sui doveri del medico.
Sicché sono da ritenere illegittimi i trattamenti sanitari extraconsensuali,
non sussistendo un dovere di curarsi.
Linformazione è il momento centrale della intera questione del
consenso-informato.
Una adeguata informazione da parte del medico, che non dovrà essere limitata
allintervento sanitario sricto sensu, ma dovrà comprendere anche
i rischi generici, gli scopi dellintervento, la diagnosi, la prognosi e
lesistenza di alternative terapeutiche.
Sempre il Comitato Nazionale di Bioetica raccomanda: secondo lo standard
professionale occorre dire ciò che la comunità scientifica ritiene essenziale
allo stato attuale delle sue conoscenze.
Col vantaggio della correttezza scientifica dellinformazione, ma con
limpraticabilità di una comunicazione generalmente incomprensibile
alluomo comune.
Linformazione non deve essere soltanto una trasmissione di dati e
notizie, ma deve indicare al paziente le alternative, terapeutiche e non, che
siano possibili.
Si tende ormai a valorizzare in sede giudiziaria italiana la antigiuridicità
del trattamento in difetto di consenso.
Il modulo del consenso deve essere allegato alla cartella clinica e ne fa
parte integrante.
Riguardo alla compilazione della cartella clinica, questa spesso è troppo
vaga per permettere al magistrato di valutare loperato del
medico.
La cartella clinica è un essenziale elemento di prova in sede giudiziaria,
professionale, amministrativa.
La sua irregolare compilazione diventa atto colposo.
È consigliabile vincere la pigrizia che la prassi inevitabilmente porta
nelle operazioni ripetute nel tempo.
È utile prestare maggiore cura e tempo nella sua dettagliata
compilazione.
In caso di contestazioni, sarà un elemento ulteriore da poter utilizzare a
beneficio della correttezza del proprio operato.
Sul sito internet www.soiweb.com, della Società
oftalmologica Italiana, sono visibili ben 19 moduli per il consenso informato
per le varie ipotesi di intervento:
È sicuramente un ottimo esempio
dello sforzo culturale e legale che si sta facendo nellevoluzione del
rapporto medico-paziente.
Un medico sempre più vicino alluomo-malato e sempre meno chiuso nella
sua scienza tecnica.